Domande Frequenti

Ai sensi della Legge 98/2013, art. 6 comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore ai 90 giorni. Il primo incontro viene fissato a non più di 30 giorni dalla presentazione della domanda di mediazione e la durata media complessiva dei procedimenti è di 60 giorni. Laddove si profili la possibilità di addivenire ad un accordo, le parti possono consensualmente prorogare il termine dei 90 giorni.
L'assistenza dell'Avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria, ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa. “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad un a controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo di stampa, è tenuto, assistito dall'Avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione,” ai sensi del D.lgs 98/2013 art. 5 comma 1.
La domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia (D.lgs 98/2013 art.4 comma 1). A tal proposito Concilia Lex S.p.A., da sempre attenta alle esigenze dell'utente, ha previsto una nuova sezione all'interno del sito, che permette di trovare il Tribunale territorialmente competente del comune di interesse e al contempo le sedi Concilia Lex S.p.A. di riferimento per il deposito delle istanze di mediazione.
Così come disposto dalla Circolare 18 settembre 2014, “Informatizzazione registro organismi di mediazione ed elenco enti di formazione”, occorre procedere all’inserimento dei dati della sede da accreditare sulla piattaforma digitale del ministero della Giustizia. Nel dettaglio questi ultimi riguardano: il titolo giuridico che legittima l'utilizzo di ogni sede (proprietà, locazione o comodato); la data di stipula dei relativi contratti; gli estremi di registrazione degli stessi. Una volta finalizzata la richiesta il Ministero provvederà ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi. Da quel momento in poi le sedi risulteranno effettivamente operative.
Come stabilito dalla Circolare del ministero della Giustizia del 18 settembre 2014 “Informatizzazione registro organismi di mediazione ed elenco enti di formazione” anche per il mediatore occorre procedere all’inserimento dei dati in maniera telematica sulla piattaforma del Ministero. Una volta finalizzata la richiesta quest’ultimo provvederà ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi. Da quel momento in poi il mediatore risulterà accreditato a tutti gli effetti.
La Legge 98/2013 art. 5 comma 1, ha previsto l'esclusione dall'area di obbligatorietà delle controversie per danni da circolazione di veicoli e natanti, posta anche la presenza di ulteriori e speciali procedure di composizione stragiudiziale di queste controversie; e ha, invece, introdotto tra le materie obbligatorie (quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica) la responsabilità sanitaria.

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