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Indica il valore del bene o servizio oggetto di mediazione tra le parti. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo, in base all’art. 16, comma 7, D.I. 180/2010, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.
Che tipo di Mediazione?
Ai sensi dell'art. 5 comma I bis del D. lgs 28/2010, la mediazione è obbligatoria quando la controversia tra due o più parti ha ad oggetto: diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.)
Numero di Incontri
Indica se la mediazione necessita di uno o più incontri. Questo fattore può dipendere da vari fattori, tieni in considerazione la complessità della lita come parametro ma considera anche il livello di dialogo esistente tra le parti.